Statuto Associazione

Statuto A.N.T.E.A.S. Milano

Art. 1 – Costituzione

1.1 E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata A.N.T.E.A.S. Milano, acronimo di Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà Milano che in seguito sarà denominata, l’Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, l’Organizzazione è costituita in conformità del dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”, che le consente di essere considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione della medesima.

1.2 I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza, democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

1.3 La durata dell’Organizzazione è illimitata.

1.4 L’Organizzazione ha sede in Milano e opera prevalentemente nell’ambito territoriale della Provincia di Milano.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

1.6 L’Organizzazione ha una sua autonomia territoriale, funzionale, organizzativa ed economica, avendo un proprio Statuto ed un proprio bilancio, ed è pertanto distinta dall’Associazione Nazionale e Regionale con le quali può operare in rete di solidarietà. L’Organizzazione può aderire con delibera del Consiglio Direttivo ad altre Organizzazioni o Associazioni aventi analoghe o identiche finalità.

Art. 2 – Finalità

2.1 L’Organizzazione – senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti – opera nei settori:

1. assistenza sociale e socio–sanitaria nei confronti di anziani e di persone svantaggiate;
2. formazione;
3. promozione della cultura e dell’arte;
4. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; per il perseguimento, in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale concretizzatesi nelle attività istituzionali riguardanti la promozione socioculturale e l’integrazione sociale delle persone anziane, in pensione o comunque in stato di bisogno.
5. sostegno alle famiglie

Per raggiungere tali scopi l’Organizzazione intende:

1. Promuovere e gestire tutte quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione, così da favorire l’effettiva integrazione degli stessi ed impedire l’emarginazione.

2 . Promuovere e gestire servizi di assistenza per anziani ai fini della promozione di una cultura che limiti ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione delle persone in difficoltà.

3 . Realizzare e gestire progetti che mirano a dare interesse e stimolo per sé e per gli altri, agendo sia nell’ambito culturale, sia nell’ambito di iniziative ricreative, turistiche e sportive.

4. Organizzare per gli anziani momenti di studio, ricerca, documentazione e formazione utile al miglioramento della qualità dei servizi promossi e gestiti dall’Organizzazione.

5. Realizzare un coinvolgimento delle famiglie per sostenerle nei loro compiti sociali ed educativi, secondo lo spirito e le finalità della legge Regionale N. 23 del 6 Dicembre 1999. A tale scopo l’ Organizzazione, svilupperà attività per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’ Associazionismo e delle forme di auto aiuto fra le famiglie stesse.

5.1 Favorire la solidarietà tra le generazioni, trasmettere i valori quali la pace, il rispetto delle diverse culture dell’ ambiente, promovendo il valore della terza età attiva, anche in campo internazionale.

L’Organizzazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa al fine di raggiungere gli scopi sopra indicati.

L’Organizzazione, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, può acquistare o prendere in fitto, nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature, strutture ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali.

Per questo e per altre attività connesse, l’Organizzazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari, amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con enti ed istituti pubblici e privati, finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni delle Leggi Europee, nazionali e regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dall’Organizzazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l’Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 3 – Organi

Sono organi dell’Organizzazione :

l’Assemblea degli aderenti;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 – Assemblea degli aderenti

4.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

4.2 Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

4.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4.4 In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio e per delega.

4.5 Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

4.6 Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

4.7 L’Assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’art. 16;
stabilire l’ammontare delle quote associative e di contributi a carico degli aderenti.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

5.1 E’ eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti con solo voto consultivo.

5.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all’anno quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5.3 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
eleggere il Presidente;
nominare il Segretario;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5.4 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti anche un Vice Presidente.

Art. 6 – Presidente

6.1 Il Presidente che è anche presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

6.2 Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qual ora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 4, comma 3, e 5 comma 2.

6.3 Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’Organizzazione e del Consiglio Direttivo.

6.4 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6.5 In caso di assenza, di impedimenti o di cessazione, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo da un consigliere anziano.

Art. 7 – Segretario

7.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del consiglio Direttivo;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
è a capo del personale.

Art. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti

8.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti e da due supplenti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

8.2 Il Collegio esercita i poteri e le funzioni degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

8.3 Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

8.4 Il Collegio riferisce annualmente all’Organizzazione con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 9 – Gratuità delle cariche

9.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e p possono essere riconfermate.

9.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 10 – Bilancio

10.1 Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voto.

10.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

10 3 Il Bilancio deve coincidere con l’anno solare.

10.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell’atr.10 del D.L. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 11 – Aderenti

11.1 Sono aderenti all’Organizzazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Organizzazione.

11.2 Nella domanda idi ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione. L’ ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

11.3 Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:

dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
morte;
indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

11.4 Le ammissioni e le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ammesso il ricorso all’ Assemblea dei Soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

11.5 Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 12 – Diritti e doveri degli aderenti

12.1 Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente e per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’ Organizzazione.

12.2 Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 13 – Quota sociale

13.1 La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o della perdita della qualità di aderente.

13.2 Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Organizzazione . essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 – Risorse economiche

14.1 L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote associative e contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciale e produttive marginali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.

14.2 I fondi sono depositati presso Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

14.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’Organizzazione

15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi ed almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

15.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’ art. 5, comma 4, della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 – Norme di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 dell’11 /08/1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n.460,e alle loro eventuali variazioni.

Milano, 27 Ottobre 2010